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In vigore dal 1° gennaio la nuova procedura che prevede l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Dal sito dell'AIPD Nazionale www.aipd.it/cms/ricorsi_novita2012
4 gennaio 2012
L’art. 38 (comma 1, lett. b) del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni dalla legge n.111 del 15 luglio 2011, ha introdotto questa novità entrata in vigore con il 2012. L’INPS il 30 dicembre 2011 ha pubblicato in merito la circolare n. 168.
Di fatto è stato introdotta una modifica al Codice di procedura civile, con il nuovo articolo 445 bis che prevede l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio: Quindi dal 1° gennaio chi vuole procedere con un ricorso deve presentare alla cancelleria del Tribunale, l’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che ritiene legittimino la richiesta. La consulenza sarà affidata dal Giudice a un consulente tecnico che provvederà a stendere una relazione. L’obbligatorietà di questo passaggio determina il non procedimento da parte del giudice in caso di non presentazione dell’istanza e la concessione di 15 giorni di tempo per permettere al cittadino di avviare la richiesta.
Una volta espletate tutte le azioni previste (istanza del cittadino, consulenza tecnica la cui stesura deriva da visita medica per la quale il consulente ha ricevuto incarico dal giudice, invio della bozza della consulenza stessa alle parti, cioè al cittadino e all’INPS) il Giudice, con decreto comunicato alle parti fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico.
In caso di contestazione, la parte che ha depositato dichiarazione di dissenso rispetto all’accertamento del CTU, deve depositare, presso la Cancelleria del Tribunale entro 30 giorni dal deposito della citata dichiarazione, il ricorso introduttivo del giudizio di merito, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. In assenza di contestazione il Giudice, salvo che non ritenga di procedere alla rinnovazione della perizia ai sensi dell’art. 196 c.p.c., con decreto pronunciato fuori udienza entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito dell’eventuale dichiarazione di dissenso, omologa l’accertamento sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU e provvede sulle spese.
Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all’interessato, e subordinatamente alla verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione o della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica. Nei casi in cui, pur in presenza di accertamento sanitario favorevole all’interessato, si accerti che non sussistono gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione o della provvidenza, al cittadino si comunicheranno i motivi del rigetto della domanda di prestazione o provvidenza. |